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Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 20/11/1964 (Rv. 304137 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CREDITO ACCERTATO DELL'INAIL - TERMINE ANNUALE - AZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL'INAIL - PRESCRIZIONE ORDINARIA (DECENNALE) - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1964-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304137-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CREDITO ACCERTATO DELL'INAIL - TERMINE ANNUALE - AZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL'INAIL - PRESCRIZIONE ORDINARIA (DECENNALE) - DECORRENZA.*

La prescrizione annuale, di cui all'art. 67 RD 17 agosto 1935 n 1765 si riferisce alla sola Azione diretta al soddisfacimento dei crediti dell' istituto assicuratore (Inail) gia accertati e liquidati, mentre l'Azione rivolta all'accertamento ed alla liquidazione deve considerarsi soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni, decorrenti dall'inizio dei lavori cui attenga l'Obbligo assicurativo. (Conf 154-64).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)