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Sez. 3, Ordinanza n. 12648 del 16/10/2001 (Rv. 549684 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di compromesso - Natura - Eccezione di merito e non di competenza - Decisione - Impugnazione - Mezzi ordinari - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549684-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Poiché l'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito (interpretazione della volontà delle parti di conseguire la composizione della lite ad opera di un terzo che non è giudice), la decisione che l'accoglie o la rigetta deve essere impugnata con i mezzi ordinari e non direttamente con il ricorso per regolamento di competenza, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)