Sez. U, Sentenza n. 1212 del 17/04/1969 (Rv. 339820 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI AFFIDARE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA- SUSSISTENZA - OCCUPAZIONE D'URGENZA DEGLI IMMOBILI NECESSARI DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ACCORDI TRA LA CASSA E LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - IRRILEVANZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI AFFIDARE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA- SUSSISTENZA - OCCUPAZIONE D'URGENZA DEGLI IMMOBILI NECESSARI DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ACCORDI TRA LA CASSA E LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - IRRILEVANZA.*
Quando la cassa per il Mezzogiorno, alla quale la legge 9 aprile 1953, n. 297, attribuisce il potere di realizzare opere pubbliche di Competenza del comune o della provincia di Napoli, si sia avvalsa della facolta, prevista nella stessa legge (art. 4, ultimo comma), di affidare l'esecuzione dei rispettivi lavori alle amministrazioni interessate, deve con cio ritenersi posta in essere una delegazione amministrativa, in virtu della quale all'ente locale delegato spetta ogni potere e conseguentemente ogni Obbligo in relazione a tutta l'attivita da compiere per la realizzazione dell'opera, non escluse le occupazioni e le espropriazioni. Al principio non osta la circostanza che, avvenuto l'affidamento dei lavori alla amministrazione interessata con la stessa deliberazione che ne approvava il progetto redatto a cura dell'ente delegato, sia stata la cassa a promuovere l'occupazione in via d'urgenza dell'immobile all'uopo necessario, se essa medesima, conseguitane il possesso, abbia subito dopo consegnato l'immobile occupato all'ente delegato. Contro il principio inoltre non giova opporre l'esistenza di accordi precedenti alla delegazione, intervenuti tra la cassa e l'amministrazione interessata per regolare i rapporti cui la esecuzione delle opere avrebbe dato luogo, poiche l'ente delegato, quando ha accettato la delega e curato l'esecuzione dell'opera, non puo sottrarsi ne in tutto ne in parte agli obblighi che ne derivino a suo carico, per un preteso contrasto dell'atto di delegazione con i precedenti accordi inter partes. (V. 3025-67, 1412-66, 313-68).*
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1953 num. 297 art. 4, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)