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Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 12/10/1978 (Rv. 394246 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, AFFIDATARIA, DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, DELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RIVALSA EX ART 1719 COD CIV NEI CONFRONTI DELLA CASSA PER INSUFFICIENZA DELLE SOMME DA QUESTA MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ESPROPRIAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394246-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, AFFIDATARIA, DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, DELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RIVALSA EX ART 1719 COD CIV NEI CONFRONTI DELLA CASSA PER INSUFFICIENZA DELLE SOMME DA QUESTA MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ESPROPRIAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Qualora l'amministrazione provinciale, affidataria, da parte della cassa per il Mezzogiorno, della realizzazione di un'opera pubblica, effettui un'occupazione temporanea, in nome proprio e con piena autonomia rispetto all'ente affidante, e, conseguentemente, sia direttamente tenuta a risarcire il proprietario del fondo occupato per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio (senza l'intervento del decreto di espropriazione) deve escludersi che l'amministrazione medesima possa rivalersi, nei confronti della cassa, invocando l'art 1719 cod civ, sotto il profilo della insufficienza delle somme da questa messe a disposizione per la espropriazione, atteso che l'Obbligo del mandante di fornire i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, previsto dalla citata norma, non e operante in materia di delegazione amministrativa. (V 382/73, mass n 362333; (V 1395/72, mass n 357982; (V 1212/69, mass n 339820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, Legge 09/04/1953 num. 297 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)