Sez. 3, Sentenza n. 465 del 21/01/1980 (Rv. 403837 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE PRESCRITTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE PRESCRITTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - EFFETTI.*
Il mancato pagamento del prezzo nel termine prescritto, da parte del conduttore del fondo rustico che abbia esercitato il diritto di prelazione, determina ipso iure l'inefficacia del trasferimento tra il conduttore medesimo ed il proprietario del fondo e cio comporta l'automatica reviviscenza ed operativita dei contratti di vendita che detto proprietario abbia in precedenza stipulato con terzi, in via preliminare o definitiva, atteso che tali contratti non sono stati definitivamente travolti dall'Esercizio della prelazione, ma hanno subito, per effetto di esso, solo una modifica soggettiva (sostituzione del conduttore nella posizione dell'acquirente) subordinata alla condicio iuris dell'indicato pagamento del prezzo. (Conf 5899/79, mass n 402572; (Conf 2870/78, mass n 392297).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)