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Sez. 2, Sentenza n. 2870 del 07/06/1978 (Rv. 392297 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO TEMPESTIVO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL CONDUTTORE DI FONDO RUSTICO - INEFFICACIA DEL TRASFERIMENTO INTERVENUTO TRA IL CONDUTTORE ED IL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - AUTOMATICA RIVIVISCENZA DEI CONTRATTI DI VENDITA STIPULATI DAL MEDESIMO PROPRIETARIO CON TERZI.*
Stato
decisa il 1978-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392297-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO TEMPESTIVO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL CONDUTTORE DI FONDO RUSTICO - INEFFICACIA DEL TRASFERIMENTO INTERVENUTO TRA IL CONDUTTORE ED IL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - AUTOMATICA RIVIVISCENZA DEI CONTRATTI DI VENDITA STIPULATI DAL MEDESIMO PROPRIETARIO CON TERZI.*

Il mancato pagamento del prezzo nel termine prescritto, da parte del conduttore di fondo rustico che abbia esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, determina ipso iure l'inefficacia del trasferimento intervenuto fra il conduttore medesimo ed il proprietario del fondo, a seguito dello Esercizio di quel diritto. Cio comporta l'automatica riviviscenza ed operativita dei contratti di vendita che detto proprietario abbia in precedenza stipulato con terzi, in via preliminare o definitiva, atteso che tali contratti non sono stati definitivamente travolti dall'Esercizio della prelazione, ma hanno subito per effetto di essa solo una modifica soggettiva (sostituzione del conduttore nella posizione di acquirente) subordinata alla condicio iuris dell'indicato pagamento del prezzo. (V 1767/77, mass n 385482; (V 2164/76, mass n 380961).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)