Sez. 3, Sentenza n. 5899 del 13/11/1979 (Rv. 402572 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE PRESCRITTO - EFFETTI - INEFFICACIA IPSO IURE DEL TRASFERIMENTO INTERVENUTO FRA IL CONDUTTORE ED IL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - AUTOMATICA RIVIVISCENZA DEI CONTRATTI STIPULATI TRA IL PROPRIETARIO MEDESIMO ED I TERZI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE PRESCRITTO - EFFETTI - INEFFICACIA IPSO IURE DEL TRASFERIMENTO INTERVENUTO FRA IL CONDUTTORE ED IL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE - AUTOMATICA RIVIVISCENZA DEI CONTRATTI STIPULATI TRA IL PROPRIETARIO MEDESIMO ED I TERZI.*
Il mancato pagamento del prezzo nel termine prescritto, da parte del conduttore del fondo rustico che abbia esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, determina ipso iure l'inefficacia del trasferimento intervenuto fra il conduttore medesimo e il proprietario del fondo a seguito dell'Esercizio di quel diritto, il che comporta l'automatica riviviscenza ed operativita dei contratti di vendita che detto proprietario abbia in precedenza stipulato con i terzi, in via preliminare o definitiva, atteso che tali negozi non sono stati definitivamente travolti dall'Esercizio della prelazione, ma hanno subito, per effetto di esso, solo una modifica soggettiva (sostituzione del conduttore nella posizione dell'acquirente), subordinata alla condicio iuris dell'indicato pagamento del prezzo. (Conf 2870/78, mass n 392297).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)