Sez. 5, Sentenza n. 16115 del 20/07/2007 (Rv. 601250 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Imprese di costruzioni edili - Prestiti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili - Interessi passivi - Deducibilità - Condizioni - Iscrizione in bilancio degli immobili come beni strumentali - Sufficienza - Effettivo avvio dei lavori - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, affinché una impresa edile possa dedurre dal reddito imponibile gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili è condizione necessaria e sufficiente che tale attività risulti dall'oggetto sociale e che gli immobili suddetti siano stati iscritti in bilancio come beni strumentali, a nulla rilevando che i lavori di costruzione o ristrutturazione non siano materialmente iniziati al momento della deduzione, in quanto non vi è alcuna necessaria connessione tra la sussistenza di costi deducibili e l'esercizio dell'attività produttiva di reddito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)