Sez. 5, Sentenza n. 22787 del 23/10/2006 (Rv. 593480 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Imprese di costruzioni edili - Costo dei fabbricati - Valutazione - Interessi passivi - Computabilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Insufficienza - Imputabilità a prestiti contratti per la costruzione dei fabbricati - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di imposte sul reddito d'impresa delle imprese di costruzioni edili, l'art. 76, comma primo, lettera b), ultimo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (applicabile retroattivamente, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42), subordina la possibilità di includere gli interessi passivi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa non già alla loro generica inerenza a detta attività (essendo il diritto alla deducibilità degli interessi passivi svincolato da un giudizio di inerenza, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 cit.), ma, in senso più specifico, all'imputabilità degli stessi a prestiti contratti per la costruzione degli immobili medesimi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)