Sez. 1, Sentenza n. 11795 del 30/10/1992 (Rv. 479231 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Interessi passivi | Fabbricati in corso di costruzione - Valutazione - Disciplina ex art. 76, primo comma, lett. b) del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917 - Interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei fabbricati - Imputazione a costi - Ammissibilità - Precedente disciplina - Imputazione a costi - Ammissibilità - Esclusione - Predetti interessi - Iscrizione nel conto costruzioni - Conseguenze.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Interessi passivi
In materia di determinazione del reddito di impresa delle imprese di costruzioni edili, in virtù della disciplina contenuta nell'art. 76, primo comma, lett. b) del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917 - retroattivamente applicabile a norma dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 - la valutazione dei fabbricati in corso di costruzione va effettuata imputando a costi non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti ed utilizzati per la acquisizione di beni strumentali all'esercizio della impresa, ma anche gli interessi passivi su finanziamenti per la costruzione dei predetti fabbricati, a differenza della precedente disciplina di cui agli artt. 62, sesto e settimo comma, e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 che, senza la speciale autorizzazione di cui alla nota ministeriale n. 2/668 dell'8 luglio 1975, non consentiva tale imputazione, per cui la iscrizione nel conto costruzioni, quali costi, degli interessi passivi su finanziamenti per la costruzione degli immobili comportava la automatica iscrizione in bilancio di un incremento patrimoniale indipendente dalla cessione di beni (plusvalenza) valutabile ai fini della determinazione del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)