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Sez. U, Sentenza n. 20133 del 12/10/2004 (Rv. 577661 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Vizio di motivazione - Denuncia - Corte di cassazione - Poteri.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577661-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare del CSM non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte di detta Sezione, dovendo le Sezioni Unite della Corte di cassazione limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza ed assenza di vizi logici nella motivazione che sorregge la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)