Sez. U, Sentenza n. 16618 del 27/07/2007 (Rv. 598245 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito riconducibile all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 - Atipicità dello stesso - Accertamento relativo - Devoluzione al giudice disciplinare - Criteri da valutare - Individuazione - Sindacabilità in cassazione della decisione della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Stante l'atipicità dell'illecito disciplinare del magistrato di cui all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, il giudice competente alla sua cognizione è tenuto ad un'attività ermeneutica consistente nello stabilire se la condotta oggetto dell'incolpazione rientri o meno nel richiamato paradigma normativo, dovendo valutare, in proposito, che non basta a concretare il suddetto illecito la circostanza che il magistrato abbia compiuto atti scorretti o contrari alla legge, risultando necessario che detti atti siano muniti dell'idoneità ad incidere negativamente sulla fiducia di cui deve godere o a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento della materialità dei fatti contestati e della loro idoneità alla configurazione del menzionato illecito compete alla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura ed è incensurabile in sede di legittimità se risulta sorretto da un'adeguata motivazione e privo di vizi logico-giuridici. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare, ritenendola corretta e congruamente motivata, con la quale l'apposita Sezione del Cons. Sup. Magistratura aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento a carico di un sostituto procuratore della Repubblica assegnato alla D.D.A, in relazione alla condotta dell'incolpato consistita nell'aver rilasciato, nel corso di un procedimento dinanzi alla sezione del riesame, una dichiarazione al difensore dell'imputato sottoposto a custodia cautelare dal G.I.P. su richiesta della stessa D.D.A., nella quale aveva attestato il buon livello di collaborazione del detenuto, senza però informare della sua iniziativa i colleghi dell'ufficio, il coordinatore della D.D.A. ed il Procuratore distrettuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)