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Sez. 3, Sentenza n. 3039 del 28/12/1973 Ud. (dep. 17/04/1974) Rv. 126751 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE - TRIBUTI DIRETTI - REATI RELATIVI - CORSO DELL'AZIONE PENALE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE E SUA NATURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126751-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE - TRIBUTI DIRETTI - REATI RELATIVI - CORSO DELL'AZIONE PENALE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE E SUA NATURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE - FATTISPECIE.*

La disposizione di cui al comma ultimo dell'art 21 legge 7 gennaio 1 929, n 4, non istituisce una semplice condizione sospensiva dell'Azione penale e del relativo procedimento, avente un mero valore processuale e non anche sostanziale, ma stabilisce una vera e propria pregiudiziale obbligatoria, sia pure sui generis sotto taluni aspetti. Infatti, poiche quest'ultima influisce sul tempo di prescrizione del reato, spostandone l'inizio al momento in cui venga rimosso, con il verificarsi della situazione rilevante anche ai fini della sussistenza del reato, l'ostacolo espressamente previsto (accertamento definitivo dell'imposta) all'Esercizio della pretesa punitiva, detta norma non ha natura esclusivamente processuale, ma si inserisce nel diritto penale sostanziale. (fattispecie relativa a reati di omessa dichiarazione dei redditi).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)