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Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 28/12/1973 Ud. (dep. 07/09/1974) Rv. 127902 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE ASSOLUTAMENTE DEVOLUTIVA - MOMENTO INIZIALE DELL'AZIONE PENALE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127902-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE ASSOLUTAMENTE DEVOLUTIVA - MOMENTO INIZIALE DELL'AZIONE PENALE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

In tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi l'accertamento definitivo dell'imposta costituisce una questione pregiudiziale assolutamente devolutiva analoga alle questioni di stato, ma, mentre in queste ultime si tratta di un ostacolo all'Esercizio dell'Azione penale, e non al suo inizio, che rimane libero e doveroso, la questione dell'accertamento definitivo dell'imposta impedisce l'inizio dell'Azione penale. Il momento iniziale dell'Azione penale coincide con il giorno in cui e divenuto definitivo l'accertamento e dallo stesso giorno decorre la prescrizione. (Conf 126751, anno 1974; 117565, 117563, 116665, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)