Sez. 3, Sentenza n. 430 del 22/10/1973 Ud. (dep. 17/01/1974) Rv. 088609 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI DEBITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEBITO DI IMPOSTA - PREGIUDIZIALE OBBLIGATORIA.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI DEBITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEBITO DI IMPOSTA - PREGIUDIZIALE OBBLIGATORIA.*
In tema di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento definitivo del debito d'imposta costituisce una questione pregiudiziale assolutamente devolutiva, analoga alle questioni di stato previste dall'art 19 del codice di procedura penale. Ma, mentre in queste ultime si tratta di un ostacolo all'Esercizio dell'Azione penale, e non al suo inizio, che rimane libero e doveroso, la questione dell'accertamento definitivo dell'imposta impedisce l'inizio dell'Azione penale. Il che significa che l'amministrazione finanziaria non puo denunciare il reato se prima non sia stata accertata l'evasione del tributo. L'art 21 della legge 7 gennaio 1929 n 4 costituisce, pertanto, una norma di carattere eccezionale che deroga alla regola stabilita dall'art 158 cod pen il quale fissa l'inizio della prescrizione dalla data del commesso reato. (V mass n 128540; (V mass n 127902; (V mass n 126751; (V mass n 118660).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)