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Sez. 3, Sentenza n. 3038 del 28/12/1973 Ud. (dep. 17/04/1974) Rv. 088636 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI DEBITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEBITO DI IMPOSTA - PREGIUDIZIALE OBBLIGATORIA.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/88636-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI DEBITI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEBITO DI IMPOSTA - PREGIUDIZIALE OBBLIGATORIA.*

L'art 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929 n 4 - in virtu del quale il corso della prescrizione del reato di omessa dichiarazione dei redditi decorre non dal giorno della scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge per la presentazione della denuncia, bensi da quello in cui l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo - istituisce non gia una semplice condizione sospensiva dell'Azione penale e del relativo procedimento, avente un mero valore processuale, ma una vera e propria pregiudiziale obbligatoria, sia pure, sotto taluni aspetti, sui generis, avente anche natura di diritto penale sostanziale. (Conf mass n 128540; (Conf mass n 127902; (Conf mass n 126751; (Conf mass n 118660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)