Sez. 1, Sentenza n. 14000 del 11/12/2015 Cc. (dep. 07/04/2016) Rv. 266609 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Nomina di un difensore di fiducia - Assenza - Validità di quella effettuata nel giudizio di cognizione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
In assenza di un difensore specificamente nominato per la fase esecutiva della pena, la notificazione degli atti deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, così da garantire la continuità tra le due fasi ed assicurare l'effettività del diritto di difesa tecnica. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche all'udienza camerale avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ponendosi questa come premessa necessaria dell'eseguibilità della pena detentiva e dell'esercizio delle facoltà spettanti al condannato ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)