Sez. 1, Sentenza n. 14177 del 14/03/2018 Cc. (dep. 27/03/2018) Rv. 272629 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI | Esecuzione - Nomina del difensore effettuata nel giudizio di cognizione con indicazione anche della eventuale fase di esecuzione - Validità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)