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Sez. 3, Sentenza n. 9617 del 26/06/1997 Ud. (dep. 28/10/1997) Rv. 208776 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Abrogazione della precedente - Nuova disciplina tassativa - Ipotesi non più regolate - "Abolitio criminis".
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208776-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La possibilità di perseguire penalmente lo smaltimento, senza la prescritta autorizzazione, di residui pulverulenti derivanti dalla rottamazione di auto è venuta meno a seguito dell'abrogazione espressa da parte del D.L.G. 5 febbraio 1997, n.22 Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, del d.p.r.10 settembre 1982, n. 915, atteso che la categoria dei rifiuti tossici nocivi è stata sostituita da quella dei rifiuti pericolosi e che i veicoli fuori uso non sono compresi nell'elencazione, tassativa ed esaustiva, dei rifiuti pericolosi contenuta nell'allegato D del citato D.L.G. Il principio di stretta legalità non consente un'interpretazione estensiva delle norme basata sulle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, né può invocarsi la diretta applicabilità delle direttive comunitarie, che non possono comportare effetti "in malam partem" nei confronti dei singoli. (v.Corte di Giustizia Comunità Europee C-168/95 Arcaro Luciano).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)