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Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 11/07/1997 Cc. (dep. 26/09/1997) Rv. 209541 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di smaltimento di rifiuti speciali derivanti da veicoli a motore ecc. senza autorizzazione - Rilascio di licenza comunale - Irrilevanza - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Disposizione transitoria di cui all'art. 57 - Contenuto - Fattispecie: sequestro preventivo erroneamente annullato.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209541-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Secondo il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, chi gestisce lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6 lettera d), incorre nel reato di cui all'art. 25, anche se rispetta il disposto dell'art. 15, comma 4, secondo cui i soggetti privati che gestiscono un centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero parziale e la rottamazione dei veicoli a motore fuori uso devono essere muniti di una apposita licenza comunale: tale licenza non sostituisce l'autorizzazione di cui al predetto art. 6 lettera d), sicché, ove manchi l'autorizzazione, ricorre il reato di cui all'art. 25, anche se venga rispettato il limite di 180 giorni per la detenzione dei materiali da avviare alla rottamazione. Peraltro, a seguito dell'evoluzione legislativa intervenuta nella soggetta materia con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vero è che secondo la disposizione transitoria di cui al comma 5 dell'art. 57 "le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso", ma questa disposizione transitoria a) presuppone che sia concretamente accertata la non applicabilità del regime sui rifiuti (cioè che si tratti di rifiuti qualificabili come residui, effettivamente destinati al riutilizzo, ecc.; b) rinvia di sei mesi l'obbligo di osservanza della normativa contenuta nel decreto, ovverosia concede agli interessati sei mesi di tempo per conformarsi ad essa, ma non esclude affatto che nel frattempo siano osservate le normative previgenti e che siano applicate le relative sanzioni penali in caso di inosservanza. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di riesame che aveva annullato decreto di sequestro preventivo per insussistenza del "fumus delicti", la S.C. ha altresì osservato che i numerosi decreti legge disciplinanti il recupero dei rifiuti succedutisi dal novembre 1993 sino al settembre 1996 sono tutti decaduti per mancata conversione, ma la Legge 11 novembre 1996, n. 575 ha fatto salvi i provvedimenti adottati e gli effetti giuridici prodotti sulla base dei decreti legge non convertiti e, quel che più conta per la fattispecie di cui trattasi, ha stabilito che dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi (poi emanato col n. 22 del 5 febbraio 1997 ed entrato in vigore il 2 marzo 1997), per le attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento si applicano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3 del D.L. 6 settembre 1996, n. 462 (art. 1, comma 2).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 6 lett. D CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 15 com. 4 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 575 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)