Sez. L, Sentenza n. 1968 del 03/02/2004 (Rv. 569850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Rifiuto del datore di lavoro di effettuare la trattenuta sulla busta paga della quota associativa sindacale - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Non costituisce condotta antisindacale, avverso la quale sia azionabile il rimedio dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il rifiuto della società datrice di lavoro di ottemperare all'ordine del lavoratore di effettuare una trattenuta sulla sua retribuzione al fine del versamento del contributo sindacale se dalle risultanze processuali non emerga in primo luogo un inadempimento datoriale, ed in secondo luogo che tale condotta del datore di lavoro sia obiettivamente idonea a violare la libertà sindacale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un inadempimento del datore di lavoro nel rifiuto di effettuare la trattenuta sindacale sulla busta paga in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo regolante la materia, e che la sentenza non indicasse per quale motivo tale rifiuto potesse realmente limitare la libertà sindacale della associazione ricorrente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)