Sez. L, Sentenza n. 655 del 23/01/1999 (Rv. 522587 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Documenti - Produzione - Ammissibilità - Condizione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Il divieto di dedurre prove nuove in appello, sancito dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle prove costituende (cioè a quelle che debbono essere assunte nel corso del giudizio di impugnazione, con la conseguente necessità di fissare a tal fine una nuova udienza) e non anche alle prove già costituite come la produzione di documenti che non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro. Ne consegue che è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre documenti nel giudizio di appello, purché ne faccia indicazione nel ricorso introduttivo di tale giudizio, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 434 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)