diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 655 del 23/01/1999 (Rv. 522587 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Documenti - Produzione - Ammissibilità - Condizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522587-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Il divieto di dedurre prove nuove in appello, sancito dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle prove costituende (cioè a quelle che debbono essere assunte nel corso del giudizio di impugnazione, con la conseguente necessità di fissare a tal fine una nuova udienza) e non anche alle prove già costituite come la produzione di documenti che non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro. Ne consegue che è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre documenti nel giudizio di appello, purché ne faccia indicazione nel ricorso introduttivo di tale giudizio, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 434 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)