Sez. L, Sentenza n. 1370 del 04/03/1986 (Rv. 444794 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di dedurre prove nuove in appello (eccezionalmente superabile con l'autorizzazione del giudice) concerne le sole prove costituende (cioè quelle che debbono essere assunte nel corso del giudizio d'impugnazione, con la conseguente necessità di fissare a tal fine una nuova udienza) e non anche le prove già costituite, come la produzione di documenti, che non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo in un'unica udienza di discussione. È consentito, pertanto, alla parte rimasta contumace in primo grado produrre documenti nel giudizio d'appello, purché ne faccia indicazione nel ricorso introduttivo di tale giudizio, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dall'art.434 dello stesso codice. (V 5962/83, mass n 430788; (V 5252/82, mass n 423065; (V 5019/82, mass n 422947; (V 4689/82, mass n 422630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)