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Sez. L, Sentenza n. 16445 del 03/11/2003 (Rv. 567843 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Ammissione di prove precostituite - Condizione - Carattere effettivamente "nuovo" della documentazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567843-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Il principio secondo cui è consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., ammettere prove precostituite, come quelle documentali, trova un contemperamento e un limite nel carattere effettivamente nuovo che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, atteso che, altrimenti, si finirebbe per consentire alla parte di aggirare la disposizione di cui all'art. 414, n. 5, cod. proc. civ., trasformando il giudizio di appello, da giudizio di riesame della decisione impugnata, a mera prosecuzione del giudizio di primo grado, con conseguente violazione della struttura e della logica del sistema che ispira la disciplina probatoria nel rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)