Sez. 3, Sentenza n. 817 del 25/01/2000 (Rv. 533134 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Prove documentali - Produzione fino alla udienza di discussione ed in appello - Ammissibilità.
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Nel rito del lavoro (applicabile anche alle controversie indicate negli artt. 30 e 45 della legge n. 392/78) i documenti quali prove precostituite ancorché non indicati nel ricorso, possono essere prodotti fino all'udienza di discussione anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 cod. proc. civ., applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)