Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 21/03/1980 (Rv. 405532 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - ESISTENZA O NATURA DELLE INTERCAPEDINI - INDAGINE SUI LIMITI DELLA LORO DANNOSITA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - ESISTENZA O NATURA DELLE INTERCAPEDINI - INDAGINE SUI LIMITI DELLA LORO DANNOSITA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'indagine circa l'esistenza o la natura delle intercapedini e ammissibile nelle sole ipotesi in cui debbono essere valutati elementi accessori delle costruzioni, come gli sporti, rispetto ai quali e possibile un apprezzamento discrezionale del giudice del merito circa la dannosita degli spazi liberi. Allorche, invece, si tratti degli elementi strutturali che incidono sulla loro volumetria, il solo fatto che gli edifici si fronteggiano, anche per una minima parte, a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, integra la violazione dell'art 873 cod civ, senza che sia possibile alcuna indagine circa la esistenza ed i limiti della dannosita della intercapedine, giacche siffatta valutazione deve ritenersi implicita nella imposizione di determinate distanze nelle costruzioni, alla cui precisa osservanza il legislatore ha inteso affidare la tutela dell'interesse pubblico e privato della salubrita, igiene e sicurezza negli abitati. (V 3813/78, mass n 393369; (Conf 2413/78, mass n 391816).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)