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Sez. 2, Sentenza n. 3813 del 02/08/1978 (Rv. 393369 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA INSALUBRITA DELLE INTERCAPEDINI CREATESI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393369-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA INSALUBRITA DELLE INTERCAPEDINI CREATESI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La condanna alla riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni non presuppone l'accertamento della concreta insalubrita delle intercapedini, venute ad esistenza o che possono nascere per effetto della successiva edificazione realizzata dal vicino, a causa del mancato rispetto degli spazi prescritti, perche questa valutazione si deve ritenere implicita nella imposizione di determinate distanze nelle costruzioni alla cui precisa osservanza il legislatore ha inteso affidare la tutela dell'interesse pubblico e privato alla salubrita, igiene e sicurezza negli abitati. (V 3809/75, mass n 378023; (V 2977/74, mass n 371421; (V 2727/73, mass n 366235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)