Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019 (Rv. 654946 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione - Criteri ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Non esaustività - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'art. 3 del d.lgs. n 251 del 2007 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'"id quod plerumque accidit", non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sé inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)