Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 (Rv. 652549 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Credibilità del richiedente - Valutazione rimessa al giudice del merito - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)