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Sez. 1, Sentenza n. 27193 del 28/05/2013 Cc. (dep. 20/06/2013) Rv. 256366 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Decorrenza della misura alternativa - Dalla data del verbale di affidamento - Configurabilità - Possibilità di stabilire un termine di decorrenza eccezionale e più favorevole - Istanza del condannato - Necessità.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256366-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l'esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, tranne che nel caso di cui al comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 quando risulti già corso un programma terapeutico per cui può essere indicata una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima; perché ciò accada, però, è necessaria una specifica richiesta da parte del condannato o del suo difensore. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che il rigetto della richiesta per difetto dell'istanza non comporta una preclusione rispetto ad una futura nuova domanda).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)