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Sez. L, Sentenza n. 9468 del 09/09/1991 (Rv. 473780 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale | Reperibilità - Nozione - Retribuzione relativa - Determinazione - Criteri - Servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale - Compenso - Ulteriore maggiorazione per prestazione domenicale - Obbligatorietà - Adeguato risarcimento in caso di mancata concessione del riposo compensativo nell'arco dei sette giorni - Necessità.
Stato
decisa il 1991-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473780-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale

La reperibilità, che è prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta. Pertanto, non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante per l'ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno bensì ad un trattamento inferiore, proporzionato alla minore restrizione della libertà del lavoratore. La determinazione di tale minore trattamento spetta al giudice del merito, il quale, ispirandosi ai principi regolanti la detta ipotesi di effettiva prestazione di lavoro e tenendo conto delle particolarità del caso concreto nonché dei dati ricavabili dalla disciplina collettiva, deve in particolare stabilire il "quid" retributivo dovuto per il servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale, l'ulteriore maggiorazione, ove la reperibilità sia svolta di domenica (anche se sia stato concesso un riposo compensativo nell'arco dei sette giorni) e, infine, ove tale riposo compensativo non sia stato concesso, un adeguato risarcimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)