Sez. L, Sentenza n. 2774 del 04/05/1982 (Rv. 420646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI - ASSEGNI "AD PERSONAM" EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 370 DEL 1966 - CARATTERE DI LIBERALITÀ - ESCLUSIONE - ABROGAZIONE TACITA DEL CITATO ART. 9 AD OPERA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI - ASSEGNI "AD PERSONAM" EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 370 DEL 1966 - CARATTERE DI LIBERALITÀ - ESCLUSIONE - ABROGAZIONE TACITA DEL CITATO ART. 9 AD OPERA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'art. 9 della legge 24 maggio 1966 n. 370 (sulla rivalutazione delle pensioni del fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo), l'espressione "assegni ad personam" (compresi nella retribuzione pensionabile alle condizioni e secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della stessa legge) essendo contrapposti soltanto agli emolumenti dovuti in forza di contratti collettivi, accordi economici a carattere nazionale o regolamenti aziendali, in conformità al significato generale dell'espressione stessa, non implicano il carattere di liberalità, e, quindi, di unilateralità, degli assegni stessi. L'art. 9 citato, in quanto attinente alla disciplina di un rapporto assicurativo distinto da quello generale obbligatorio, non può ritenersi tacitamente abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui resta compreso nella base retributiva della pensione qualsiasi emolumento corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro: ciò, sia per la portata generale di quest'ultima norma, che non si estende alle materie regolate da discipline particolari, sia perché il richiamo alla disciplina generale fatto dalla disciplina speciale del rapporto assicurativo suddetto non può che ritenersi limitato a quanto non specificamente regolato da quest'ultima. (V 854/80, mass n 404294; (V 1814/78, mass n 391207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Preleggi art. 15, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 33, Legge 06/06/1952 num. 736 art. 15, Legge 24/05/1966 num. 370 art. 9, Legge 24/05/1966 num. 370 art. 10, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)