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Sez. L, Sentenza n. 4502 del 16/04/1993 (Rv. 481859 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Assenza dal lavoro per la fruizione di cure termali - Diritto al trattamento economico di malattia - Condizioni - Fruizione delle cure durante le ferie per mancanza della concessione del permesso retribuito da parte del datore di lavoro - Accertamento della non imputabilità alle ferie di tale periodo e del corrispondente trattamento economico - Presupposto - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto.
Stato
decisa il 1993-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481859-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia

Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 13 della legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino in concreto incompatibili con le ferie oppure quando, pur essendo compatibili, non possono essere differite al periodo feriale senza pregiudicare, quanto meno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi. Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia fruito delle suddette cure durante le ferie, a seguito della mancata concessione del permesso retribuito da parte del datore di lavoro (in assenza della prescritta attestazione, con la certificazione medica, dell'opportunità di fruire delle cure in periodo extraferiale) l'accertamento della non imputabilità alle ferie di tale periodo, e del corrispondente diritto al trattamento economico di malattia, postula la prova, a carico del lavoratore, della incompatibilità tra il godimento del riposo annuale e le cure idrotermali, che può ricorrere quando le particolari caratteristiche di queste ultime o della patologia che le richiede impediscono la realizzazione delle finalità proprie delle ferie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)