Sez. L, Sentenza n. 1748 del 07/02/2001 (Rv. 543704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi a favore delle aziende industriali operanti nel Mezzogiorno - Condizioni - Disciplina ex D.L. N. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989) e precedenti decreti non convertiti - Mancata corresponsione ai dipendenti dei trattamenti economici previsti dai contratti di categoria - Spettanza dei benefici - Esclusione - Denuncia di compensi conformi a quelli di fatto corrisposti - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In base all'interpretazione letterale dell'art. 6 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non ché delle analoghe disposizioni contenute nei decreti non convertiti n. 548 del 1988, n. 110 del 1989, n. 196 del 1989 e n. 279 del 1989, deve escludersi la spettanza degli sgravi contributivi, ivi previsti in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno, ove risulti la mancata corresponsione ai dipendenti dei trattamenti economici stabiliti nei contratti di categoria; né rileva, al riguardo, che le aziende interessate abbiano denunciato ai competenti uffici compensi conformi a quelli effettivamente corrisposti, posto che ciò che si richiede, sotto il profilo delle condizioni da soddisfare per l'ottenimento dei benefici, non è la sussistenza della denuncia, o la sua conformità al vero, ma il concreto adempimento degli obblighi sottostanti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1988 num. 548 art. 10, Decreto Legge 29/05/1989 num. 196 art. 4, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 28/03/1989 num. 110 art. 4, Decreto Legge 05/08/1989 num. 279 art. 6, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)