Sez. L, Sentenza n. 977 del 26/01/2002 (Rv. 551874 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Condono ex art. 4 D.L. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993 in caso di illegittima fruizione di sgravi contributivi conseguente alla denuncia e corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle dovute in base alla contrattazione collettiva e alle correlative omissioni contributive - Fruibilità - Condizioni - Corresponsione delle dovute differenze retributive e allegazione della relativa prova - Sanatoria di cui al successivo art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità come "ius superveniens" - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il condono previdenziale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993 in favore dei datori di lavoro che abbiano illegittimamente usufruito di sgravi contributivi in conseguenza della denuncia e della corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle dovute in base alla contrattazione collettiva e delle correlative omissioni contributive presuppone che l'interessato fornisca la prova - che non può essere costituita dalla semplice allegazione dei modelli D.M. 10 V presentati all'INPS con la domanda di condono e contenenti la specificazione delle differenze retributive dovute - di aver corrisposto ai lavoratori tali differenze retributive, secondo quanto stabilito dall'art. 6, commi nono e decimo, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 del 1993. Nè, in mancanza del suddetto adempimento e della relativa dimostrazione, può essere invocata "tout court" l'applicazione, quale "ius superveniens", della sanatoria di cui all'art. 1, comma duecentotrentesimo, della legge n. 662 del 1996, in quanto tale normativa, seppure astrattamente applicabile ai giudizi in corso, condiziona l'applicabilità delle citate disposizioni di cui all'art. 6, commi nono e decimo del D.L. n. 338 del 1989 alla effettuata regolarizzazione della posizione contributiva in base al comma duecentoventiseiesimo dello stesso art. 1 della legge n. 662 del 1996 o, quanto meno, alla presentazione della relativa domanda.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 10, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 4, Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 226 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)