Sez. L, Sentenza n. 7647 del 04/04/2011 (Rv. 616549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Spettanza dei benefici - Condizioni - Mera denuncia dei compensi corrisposti ai dipendenti in conformità alle previsioni del contratti di categoria - Irrilevanza - Effettività e tempestività dell'erogazione del trattamento economico - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
L'imprenditore che intenda usufruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ha l'onere di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore di carattere nazionale, senza che possa considerarsi sufficiente, a tal fine, che il datore di lavoro si sia limitato a denunciare ai competenti uffici la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva ove risulti la mancata concreta erogazione del trattamento economico ovvero, secondo tale criterio di effettività, il ritardato pagamento delle retribuzioni, che integra un inadempimento dell'obbligazione contrattuale imposta al datore di lavoro ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. e incide sull'effettiva consistenza della retribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratori una esistenza libera e dignitosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)