Sez. 2, Sentenza n. 10679 del 01/06/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161674 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
È applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità al delitto tentato solo se sia possibile stabilire con certezza la entità del danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato alla vittima se il reato fosse stato portato a compimento. (V mass n 154113; (Conf mass n 151711; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 147303 ed ivi citate; (contra mass n 132351 ma isolatamente, nel senso della (inapplicabilità dell'attenuante al tentativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)