Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento dell'infrazione non opposto – Titolo esecutivo – Conseguenze – Contestazione mediante opposizione a cartella – Esclusione – Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 196, Cod. Strada Nuovo art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)