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Sez. 5, Sentenza n. 49793 del 05/06/2013 Cc. (dep. 10/12/2013) Rv. 257825 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Avverso ordinanza del tribunale del riesame - Termine per il deposito delle memorie difensive - Applicabilità delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze del mancato rispetto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257825-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)