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Sez. 1, Sentenza n. 4793 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012) Rv. 251864 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento - Deposito di memorie difensive - Termine per la presentazione - Applicabilità dell'art.127 cod.proc.pen.
Stato
decisa il 2012-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251864-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)