Sez. 2 - , Sentenza n. 12680 del 06/12/2018 Cc. (dep. 21/03/2019) Rv. 276325 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame - Termine per il deposito delle memorie difensive - Applicabilità delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)