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Sez. 2, Sentenza n. 6031 del 14/11/1981 (Rv. 416814 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - ASSEMBLEA DI CONDUTTORI - OGGETTO - CORRESPONSIONE AI PROPRIETARI LOCATORI DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA SOSTENUTA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO - OGGETTO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI DISSENZIENTI - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 1137, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416814-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - ASSEMBLEA DI CONDUTTORI - OGGETTO - CORRESPONSIONE AI PROPRIETARI LOCATORI DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA SOSTENUTA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO - OGGETTO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI DISSENZIENTI - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 1137, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Poiché l'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 - nella parte in cui attribuisce al conduttore, tenuto contrattualmente al pagamento delle spese di gestione del servizio di riscaldamento, il diritto di partecipare, in luogo del locatore, alle assemblee condominiali convocate per deliberare su dette spese e sulle modalità di gestione del servizio - è insuscettibile di interpretazione estensiva, per la sua posizione di eccezionalità rispetto alla disciplina del condominio negli edifici, sicché il diritto in questione trova un preciso limite nel suindicato oggetto la deliberazione di un'assemblea di conduttori, in ordine alla corresponsione ai proprietari di un contributo nella spesa sostenuta per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento, è nulla e non può vincolare i dissenzienti. Conseguentemente, questi ultimi possono impugnare tale deliberazione senza l'osservanza del termine di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 cod. civ. (richiamato dall'art. 6 citato), previsto per le deliberazioni rientranti nella Competenza dell'assemblea, e non anche per quelle viziate da nullità perché estranee all'ambito del potere decisionale riservato dalla legge all'organo deliberante. (V 3775/81, mass n 414409 sulla seconda parte; (V 3725/78, mass n 383246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)