Sez. 3, Sentenza n. 4526 del 03/12/1976 (Rv. 383246 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLA PA (ERARIALE) - SENTENZE DEI PRETORI - APPELLO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA SEDE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DECLARATORIA DELLA INCOMPETENZA - SENTENZA - NECESSITA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ATTORE - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLA PA (ERARIALE) - SENTENZE DEI PRETORI - APPELLO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA SEDE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DECLARATORIA DELLA INCOMPETENZA - SENTENZA - NECESSITA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ATTORE - LEGITTIMITA.*
L'art 7, secondo comma, RD n 1611 del 1933 - secondo cui, nei giudizi esecutivi, l'appello dalle sentenze dei pretori e proposto innanzi al tribunale del luogo dove ha Sede l'Avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate - pone una Competenza funzionale e inderogabile, e la sua inosservanza puo essere eccepita in qualunque stato e grado della causa e deve essere rilevata d'ufficio, come e stabilito nel successivo articolo 9. Da cio discende l'inapplicabilita dell'art 38, terzo comma, cod proc civ, che disciplina i casi di incompetenza territoriale derogabile, vale a dire l'impossibilita, per il giudice, di dichiarare la propria incompetenza con un'ordinanza di cancellazione dal ruolo. L'incompetenza dovra essere dichiarata, invece, con sentenza, con cui legittimamente si addosseranno le spese processuali alla parte che ha iniziato il giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)