Sez. 2, Sentenza n. 5238 del 27/08/1986 (Rv. 447831 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI - ART. 6 LEGGE 22 DICEMBRE 1973 N. 841 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CONDOMINI - ART. 6 LEGGE 22 DICEMBRE 1973 N. 841 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, nella parte in cui attribuisce al conduttore, contrattualmente obbligato al pagamento delle spese di gestione del servizio di riscaldamento, il diritto di partecipare, in luogo del locatore, alle assemblee dei condomini convocate per deliberare su tali spese e sulla modalità di gestione del servizio stesso, ha carattere eccezionale rispetto alla disciplina del condominio degli edifici e non è, quindi, suscettibile d'interpretazione estensiva. Pertanto, il diritto dei conduttori di partecipare alle assemblee in sostituzione dei locatori e di adottare le deliberazioni relative, trova un preciso limite nell'indicato oggetto, con la conseguenza che la delibera dell'assemblea dei conduttori riguardante materia diversa (nella specie: corresponsione ai proprietari di un contributo sulla spesa sostenuta per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento) è affetta da nullità assoluta, e, come tale, può essere impugnata anche oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 cod. civ. (richiamato dall'art. 6 della legge n. 841 del 1973) per le sole delibere di Competenza dell'assemblea. (V 3775/81, mass n 414409, sulla seconda parte; (V 3725/78, mass n 383246; (Conf 6031/81, mass n 416814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)