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Sez. 6, Sentenza n. 36763 del 27/05/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226445 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Delitti previsti dall'art 407 comma secondo lett. a) cod.proc.pen.- Aumento di sei mesi dei termini di fase - Necessità di un provvedimento del giudice - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226445-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. B), n. 3 bis, cod.proc.pen. qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. A) cod.proc.pen. è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che, per farsi luogo a detto aumento del termine, non è necessario alcun provvedimento del giudice, neppure in relazione alla sua quantificazione, rispetto alla previsione normativa che ne dispone l'ulteriore durata "fino a sei mesi", atteso che la quantificazione effettiva del termine non può che coincidere con il tempo occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)