Sez. 3, Sentenza n. 15153 del 23/11/2000 (Rv. 542111 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della p.a. - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché,, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Consegue che, in caso di mancata "adesione" dell'amministrazione debitrice alla cessione del credito che abbia tuttavia accettato, il pagamento fatto al cedente è liberatorio solo se sia stato effettuato prima che la fornitura fosse ultimata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)