Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 16/07/2003 (Rv. 565160 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa - Eventi dannosi verificatisi prima o dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione - Soggetto passivo dell'azione risarcitoria - Individuazione nelle due ipotesi - Conseguenze - Impresa cessionaria - Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa intervenuto nel corso del giudizio - Effetti in ordine alla comunicazione della pendenza della lite all'impresa designata, ex art. 25 della legge n. 990 del 1969.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mentre per gli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa presso la quale il veicolo era assicurato, a norma dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738), soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada e non già l'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione, per gli eventi dannosi verificatisi dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento, a norma dell'art. 3 del citato D.L. n. 576 del 1978, soggetto passivo dell'azione risarcitoria è l'impresa cessionaria (che tuttavia ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto Fondo). Ne consegue che, qualora l'impresa cessionaria venga posta in liquidazione nel corso del giudizio, mentre nella prima delle suddette ipotesi non v'è motivo che sia effettuata, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alcuna comunicazione della pendenza della lite all'impresa designata (perché qualsiasi pronuncia di condanna emessa in favore del danneggiato deve essere direttamente eseguita dal Fondo di garanzia), nella seconda ipotesi è, invece, necessaria detta comunicazione per rendere opponibile all'impresa designata l'eventuale sentenza di condanna che sarebbe stata eseguibile direttamente nei confronti dell'impresa cessionaria, se questa non fosse stata posta in liquidazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)