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Sez. 1, Sentenza n. 988 del 11/03/1977 (Rv. 384610 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - SPESE NECESSARIE - DIRITTO DI RIPETIZIONE DELL'ENTE DELEGATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ESPROPRIAZIONE - IMPUTABILITA ALL'ENTE DELEGANTE - OMESSA ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI - CONFIGURABILITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384610-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - SPESE NECESSARIE - DIRITTO DI RIPETIZIONE DELL'ENTE DELEGATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO - ESCLUSIONE - LIMITI - MANCATA ESPROPRIAZIONE - IMPUTABILITA ALL'ENTE DELEGANTE - OMESSA ANTICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI - CONFIGURABILITA - INSUSSISTENZA.*

L'ente che, in forza di delega amministrativa all'espropriazione, abbia provveduto all'occupazione d'urgenza di un fondo privato, in nome proprio e nell'interesse del delegante, ha diritto di ripetere dal delegante le spese necessarie all'attuazione della delega. Fra tali spese non possono comprendersi i maggiori oneri derivanti dalla responsabilita del delegato verso il proprietario del fondo, per i danni conseguenti all'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio, salvo che il delegato dimostri che la mancata espropriazione, nel prescritto termine, sia imputabile a fatto del delegante. Quest'ultima ipotesi non puo essere di per se ravvisata nell'omessa anticipazione, da parte del delegante, dei fondi necessari all'espropriazione, in quanto un Obbligo in tal senso del delegante stesso non nasce automaticamente dalla delegazione amministrativa, ma puo scaturire solo da espressa previsione contenuta nell'atto di delega. (V 2988/75, mass n 377084; (V 1395/72, mass n 357982).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)