Sez. 6 - 1, Sentenza n. 7024 del 08/05/2012 (Rv. 622381 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Legittimazione processuale attiva - Soggetti estranei al processo in cui si assume essere avvenuta la violazione - Esclusione - Fattispecie relativa ai soci di società di capitali.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, sono legittimati a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo a norma della legge 29 marzo 2001, n. 89, solo i soggetti che siano stati parti nel giudizio in cui si assume essere avvenuta la violazione, e non anche i soggetti a questo rimasti estranei, non assumendo rilievo, a tal fine, il danno che i medesimi, nella specie soci di una società di capitali, possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)