Sez. L, Sentenza n. 2676 del 23/04/1985 (Rv. 440465 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CONTRIBUTI - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA TARIFFA - INQUADRAMENTO - CRITERI APPLICABILI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CONTRIBUTI - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA TARIFFA - INQUADRAMENTO - CRITERI APPLICABILI.*
In tema di tariffa dei premi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ove si presenti nella concreta realtà produttiva una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa deve essere effettuato - secondo il criterio suppletivo previsto dal paragrafo 5 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi approvate con d.m. 10 dicembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - attraverso l'analisi tecnica delle operazioni elementari che compongono la lavorazione medesima in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria. Il risultato di tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente e logica. (nella specie il giudice del merito - la cui pronuncia è stata confermata dalla C.S. - aveva inquadrato rispettivamente l'attività di estrazione del marmorino nella voce 7120 - relativa all'estrazione di materiali metalliferi - e l'attività di trasformazione dello stesso marmorino nel gruppo 7300, relativo alle lavorazioni complementari post-estrattive). (V 5049/84, mass n 436869; (V 1106/82, mass n 418985).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)